Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 4 e 5 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2, 3 e 4 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare della tredicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, GUBBIO, L.R. VICENZA, PADOVA, POTENZA, PRO VERCELLI, TRENTO, VIRTUS ENTELLA e SESTRI LEVANTE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'
AMMENDA € 2.500,00
CATANIA

A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud (circa il 90%) intonato: 1. al 1° minuto del primo tempo, al 16° minuto del secondo tempo e al 49° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuti, in ognuna delle predette circostanze, consecutivamente per circa un minuto, coro che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 10° minuto e al 12° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari ripetuti, in ognuna delle predette circostanze, consecutivamente per circa un minuto, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord (circa il 90%), intonato, al 35° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa un minuto;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 31° minuto del primo tempo, quattro bicchieri di plastica semipieni, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità delle condotte sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 2.000,00
VIS PESARO

per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, in quanto ritardavano volontariamente e sistematicamente la restituzione dei palloni nonostante i numerosi inviti a cessare
il predetto comportamento e, in due occasioni, a gioco in svolgimento, calciavano il pallone in campo nel tentativo di interferire con l’azione di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e la relativa gravità (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00
PRO VERCELLI 

per avere: 1.al 41° e al 42° minuto del primo tempo, un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Ospiti, urlato all’indirizzo dell’Arbitro parole offensive e oscene;
2.al 10° minuto del secondo tempo, un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Ospiti, urlato all’indirizzo dell’Arbitro parole offensive e oscene. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare odiosità delle condotte poste in essere, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SESTRI LEVANTE 
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel pre-gara, durante la fase di riscaldamento, un petardo di grande intensità verso l’ingresso della Gradinata occupata dai tifosi avversari, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità della condotta posta in essere), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
L.R. VICENZA 

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 18° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e gara e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PESCARA 
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

1. nell’essersi arrampicati sulla rete di metallo di contenimento del Settore loro riservato danneggiandola;
2. nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00
ASCOLI

per avere un suo tesserato, al 40° minuto del secondo tempo, in occasione della realizzazione del goal da parte della squadra avversaria, colpito il pannello laterale destro della panchina danneggiandolo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00
PADOVA

per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) presenti nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 27° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei
confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per quattro volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PONTEDERA
per avere, i suoi sostenitori (circa il 10%), posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, al 3° e all’11° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00
TRIESTINA

per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Ospiti, intonato, all’11° e al 19° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, in entrambe le circostanze ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 NOVEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
FOGGIA PASQUALE (PESCARA)

per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, gli si avvicinava con fare minaccioso e proferiva nei suoi confronti frasi ingiuriose e offensive per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 NOVEMBRE 2024
DE CARNE FABIO (MONOPOLI)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 GENNAIO 2025
TREVISAN TREVOR (CASERTANA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto:
1. entrava sul terreno di gioco nonostante non fosse inserito in distinta e gli si avvicinava proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato;
2. reiterava il predetto comportamento mentre l’Arbitro percorreva il tragitto che dal centrocampo conduce agli spogliatori e inoltre raggiungeva il IV Ufficiale con una spallata proferendo frasi irriguardose nei confronti di tutta la Quaterna Arbitrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) e B), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, supplemento r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE
FOSCHI LUCIANO (RENATE)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava veementemente proferendo una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato e per aver tirato un pugno contro la propria panchina in segno di protesta. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione entrava sul terreno di gioco così ritardando l’uscita dal campo e la ripresa del gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BALDINI MATTIA (PESCARA)

per avere, al termine della gara, mentre le due squadre stavano rientrando negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto proferiva parole ingiuriose e minacciose nei confronti del Sig. FUSCO MORENO e per avere avuto un contatto fisico con quest’ultimo. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ADAMO GIOACCHINO (RENATE)
per avere, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale stava rientrando negli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa ed offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto proferiva frasi irrispettose nei loro confronti e una frase offensiva nei confronti dell’Assistente Arbitrale n.1. per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ivi compresa la particolare odiosità delle condotte poste in essere (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MONTERO IGLESIAS RONALD PAOLO (JUVENTUS NEXT GEN)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto usciva dalla propria area tecnica ed entrava in quella avversaria durante una mass confrontation. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

GORGONE GIORGIO (LUCCHESE)
per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto dopo essere già stato richiamato dall’Arbitro reiterava il proprio comportamento protestando platealmente e proferendo frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava il predetto comportamento nei confronti del IV Ufficiale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

Sezione: News / Data: Mar 05 novembre 2024 alle 22:34
Autore: Redazione TuttoPescaraCalcio / Twitter: @tuttopescara1
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