Il Giudice Sportivo, per la società che disputerà la gara di recupero in programma il 21 Novembre 2024, premesso che in occasione della gara della quindicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO e PESCARA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA'
AMMENDA € 1.200,00
PESCARA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al momento dell’ingresso in campo delle squadre, cinque petardi di elevata intensità sulla pista di atletica, senza conseguenze;
2. al 10° minuto del secondo tempo, un petardo sulla pista di atletica, senza conseguenze;
3. al 1°, al 4° e al 28° minuto del primo tempo, tre fumogeni sulla pista di atletica, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art.

29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CAVASINNI CARLO (PESCARA)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei loro confronti, gridando, sbracciando e proferendo nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

Sezione: News / Data: Lun 18 novembre 2024 alle 17:00
Autore: Redazione TuttoPescaraCalcio / Twitter: @tuttopescara1
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