Il Giudice Sportivo, in merito alle gare del 3, 4, 5 e 6 novembre, ha assunto le seguenti decisioni riguardo i club:
Rilevato che dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica) risulta quanto segue:
A) i sostenitori della Società Audace Cerignola, posizionati nel Settore Distinti, hanno lanciato:
1. al 2° minuto del primo tempo, numerosi petardi e fumogeni sul terreno di gioco, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa quattro minuti;
2. durante l’interruzione della gara di cui al precedente punto 1) tre seggiolini di colore verde nel recinto di gioco;
3. al 57° minuto della gara, alcuni petardi e fumogeni sul terreno di gioco così determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa un minuto;
4. durante l’interruzione di cui al precedente punto 3) un seggiolino di colore verde nel recinto di gioco;
5. al 37° e 38° minuto del secondo tempo, altri tre seggiolini di colore verde sul terreno di gioco così determinando, con tale condotta, una breve sospensione della gara da parte dell’Arbitro;
B) i sostenitori della Società Audace Cerignola, hanno provocato numerosi danneggiamenti nel Settore loro riservato in particolare undici seggiolini e alcuni pannelli LED pubblicitari per l’esplosione dei petardi.
Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa cinque/sei minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, degli addetti ai servizi e dei tifosi ed hanno provocato danni ai seggiolini e ai pannelli pubblicitari;
Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta;
- ritenuto che, nella gradazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un'ammenda e dell'obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori;
- rilevato che dalla richiamata relazione emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare il Settore Curva Sud;
- ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di tale elemento conoscitivo
P.Q.M.
- delibera di sanzionare la Società AUDACE CERIGNOLA con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Sud, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1000 di AMMENDA.
Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Sud priva di spettatori inflitta alla Società Audace Cerignola, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (referto arbitrale, r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
SOCIETA'
AMMENDA € 3.000,00
TARANTO
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, dal 32° al 34° minuto del primo tempo, per sette volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;
B) per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine del primo tempo, sul terreno di gioco, all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, alcuni oggetti tra cui tre bottigliette di acqua da ½ litro semipiene e un accendino che colpiva alla testa uno dei calciatori suddetti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose e, dall'altra, la pericolosità intrinseca del lancio dell'oggetto che ha attinto il Calciatore della Società avversaria e valutati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del primo tempo, tre fumogeni verso il Settore Ospiti occupato dai tifosi avversari, di cui due cadevano nel recinto di gioco sulla pista d’atletica, senza conseguenze, e un fumogeno nel recinto di gioco che rendeva necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la relativa rimozione e provocava il danneggiamento del manto in erba sintetica.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l'intrinseca pericolosità dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari (r. proc. fed, r. c.c.).
CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 50° minuto del secondo tempo un fumogeno sul terreno di gioco all’interno dell’area di rigore, determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 30 secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione dello stesso;
2. al termine della gara, una bottiglietta d’ acqua da ½ litro semipiena e tre fumogeni nel recinto di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, valutata la necessità di sospensione della gara per consentire la rimozione del fumogeno dal terreno di gioco e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 800,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 23° minuto del primo tempo, due petardi di elevata potenza, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 48° minuto della gara, un fumogeno, nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità della condotta sub 1) e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 36° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
RIMINI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 53° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) nell’avere, i propri sostenitori posizionati nel Settore Curva Est, esposto dall’84° all’87° minuto della gara uno striscione contente frasi offensive nei confronti delle Forze dell’Ordine e nell’avere, dato alle fiamme lo striscione medesimo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
CESENA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 37° minuto del secondo tempo, accesso due piccoli fuochi che si spegnevano da soli senza nessuna conseguenza;
B) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 4° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco sulla pista di atletica, senza conseguenze;
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
MANTOVA per avere il 90% circa dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Te, intonato, per tre minuti consecutivi, dall’11° al 14° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 24° e 36° minuto del primo tempo e al 58°, 68°, 74° e 84° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco, sei bicchieri in plastica, alcuni dei quali contenenti liquido, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
VIRTUS FRANCAVILLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
Autore: Redazione TuttoPescaraCalcio / Twitter: @tuttopescara1
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